Art. 6.

      1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti ateriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
      2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.